Transizione 5.0: pubblicato il testo ufficiale del decreto attuativo firmato e bollato

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05/08/2024

In data 29 luglio 2024 è stato approvato dalla Corte dei Conti il testo ufficiale del decreto attuativo Transizione 5.0 è successivamente stato firmato e bollato dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Adesso manca solo “ultimo miglio” ovvero il lancio della piattaforma telematica del GSE per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post ai fini dell’accesso ai crediti d’imposta; oltre alla circolare contenente le linee guida con gli esempi per l’applicazione del piano.

ll testo si conferma in larga parte identico alle ultime bozze in circolazione di cui riportiamo di seguito gli articoli fatti in precedenza: qui.

Le principali novità introdotte in quest’ultima versione riguardano:

  • Ampliamento delle figure dei certificatori
  • Ampliamento delle esclusioni dal divieto generale relativo al regolamento DNSH
  • Modifiche alle regole di cumulo con altri incentivi

Ampliamento delle figure dei certificatori

Potranno rilasciare le certificazioni anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione” con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Ampliamento delle esclusioni dal divieto generale relativo al regolamento DNSH

Ricordiamo che il principio DNSH (Do No Significant Harm) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino un danno significativo all’ambiente. Il piano Transizione 5.0 fa parte del PNRR, precisamente della Missione 7, ed è pertanto soggetto al rispetto di questo principio.

Il decreto attuativo ha ammorbidito l’applicazione del principio DNSH in quanto avrebbe causato l’esclusione di numero attività dal Piano Transizione 5.0, come: saranno ammessi investimenti che non impattano direttamente sui consumi energetici relativi a flussi di fonte monitorati per la CO2, o che riducono le emissioni rispetto all’anno precedente.

Modifiche alle regole di cumolo con altri incentivi

C’è però una novità non positiva: l’articolo 11 relativo al divieto di cumulo è stato modificato, si presuppone su richiesta della Commissione UE, eliminando il comma che prevedeva la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura quindi resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, eccezion fatta per il credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.

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