Lunedì 16 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0, attraverso cui le imprese possono presentare il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento.
Il decreto dà attuazione a quanto già previsto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, che dettava le nuove regole relative alle comunicazioni da inviare al GSE da parte delle imprese
Il nuovo sistema è necessario al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per questa misura previsto dalla legge di bilancio 2025.
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno martedì 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Processo di prenotazione
- Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
- Conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
- Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Chi ha già comunicato
Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:
- Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
- Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
- Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.
Monitoraggio e fruizione
Il Ministero invierà, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.
Novità importante per le società di leasing:
Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all'ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art.2, comma 9, del presente decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.